1920. Sciopero dei salariati, dei contadini obbligati e dei bovari del Comune di Favaro Veneto – Firma del patto colonico locale.

RICERCHE

1920. Sciopero dei salariati, dei contadini obbligati e dei bovari del Comune di Favaro Veneto – Firma del patto colonico locale

di Ettore Aulisio

Fonte: Archivio dell’ex Municipio di Favaro Veneto (presso Archivio del Comune di Venezia, sede di Mestre), anno 1920 (non si può indicare il n° della Busta modificato dopo l’ultima sistemazione)
Documenti di cui si è presa visione e dei quali si hanno delle fotocopie:
A) Brano tratto dalla relazione manoscritta del Commissario Prefettizio Enrico Bellotti presentata al Consiglio Comunale eletto il 27 Giugno 1920;
B) Verbale dell’accordo fra conduttori agricoli e contadini obbligati e bovari salariati, copia dattilografata redatta dall’applicato municipale Napoleone Gennari e sottoscritto dai rappresentanti delle parti social;.
C) Richiesta manoscritta per un accordo integrativo presentata all’Unione interdistrettuale del Lavoro di Mirano dai lavoratori della “Bonifica Lio Marin” di Dese, sottoscritta dai lavoratori e dal Conduttore della Tenuta Agricola;
D) Memoriale dell’Unione Interdistrettuale del Lavoro di Mirano (stampato della 1^ pagina, non riportata di seguito).
E) Elenco quantitativo e nominativo dei dipendenti della Bonifica Lio Marin, manoscritto firmato dai lavoratori e sottoscritto dal conduttore Vincenzo Malaguti.
F) Annotazioni del redattore con notizie tratte dagli Atti del 1826 del Catasto Austriaco (Archivio di Stato di Venezia) e dagli atti amministrativi del Comune di Favaro (1819 – 1926).

DOCUMENTO A:
«……. le masse degli agricoltori, agitate anch’esse dal desiderio di miglioramenti, si accordarono per una manifestazione. Il primo dello scorso mese di aprile contadini obbligati dei Centri di Tessera e di Campalto produssero un memoriale nel quale erano accennati i loro desideri e, in attesa delle decisioni dei padroni, si misero in sciopero. Ai medesimi si unirono i bovai e i salariati delle altre frazioni. Tutti chiedevano migliorie economiche e morali e la regolarizzazione delle ore di lavoro.
Intervenuto per tentare l’accordo, venne eletta, dietro mio consiglio, una Commissione di rappresentanti degli operai, i quali richiesero l’assistenza del Segretario dell’Unione interdistrettuale del Lavoro di Mirano, ed altra Commissione di rappresentanti dei proprietari e dei conduttori dei fondi, che si radunarono presso questo Municipio onde esaminare le domande dei Contadini, i quali frattanto ripresero il lavoro. In parecchie riunioni, il cui dibattito fu alquanto vivace, e colla scorta del patto colonico di Mirano, già attuato in altri centri agricoli, vennero fissate le clausole della nuova convenzione agraria, che furono raccolte in due verbali; e si procedette alla nomina della Commissione arbitrale, già entrata in funzione.
I nuovi patti colonici furono accettati da tutti i conduttori di fondi e dai loro salariati ed obbligati.
Non dirò che detti patti siano l’ideale del contratto agrario. I medesimi sentono troppo del modo quasi tumultuoso in cui furono composti….».

DOCUMENTO B:
«L’anno millenovecentoventi e questo dì sette del mese di Aprile in Favaro Veneto nel locale del Municipio, alla presenza del Cav. Enrico Bellotti Commissario Prefettizio, assistito dal Signor Gennari Napoleone, Applicato Municipale, fungente da Segretario, si sono riuniti allo scopo di esaminare e discutere un Memoriale presentato dagli Obbligati e dai bovai di Favaro per conseguire miglioramenti delle proprie condizioni economiche, i seguenti signori:
1 GOTTARDO ERMINIO
2 BATTISTELLA ANNIBALE
3 BELLINATO ATTILIO
4 BAROFFIO GIUSEPPE
5 MALAGUTI VINCENZO
(quali rappresentanti dei conduttori dei fondi interessati);
6 EMILIO PROSDOCIMI
(Segretario della Unione Interdistrettuale del Lavoro di Mirano);
7 BRANCALION SANTE
8 NISATO LUIGI )
9 MAZZOLIN LORENZO (
10 CELLOTTO VINCENZO ) Contadini Obbligati
11 FOFFANO SANTE (
12 VOLTAN SANTE )
13 TRABUIO VINCENZO )
14 ORIATO PIETRO ( Bovai
15 CENTENARO DAVIDE )
(tutti rappresentanti le classi degli obbligati e dei bovai interessati).
Data lettura del Memoriale e dopo viva discussione in seguito alla quale si addivenne a modificazioni parziali del articoli 6 = 7 =8 = 17 = 18 = 19 = 20 = 21 = 23 = 24 = 26 e 28 del memoriale presentato, tutti gli articoli costituenti le norme generali e speciali del memoriale stesso vengono accettate dalle due parti interessate e vengono qui riprodotte colla loro esatta espressione nella seguente convenzione obbligatoria per tutti i conduttori di fondi e gli obbligati ed i bovai rappresentanti e rappresentati di cui nel presente.
ART. I°= NORME GENERALI – Devono essere rispettate tutte le disposizioni di legge vigenti per il lavoro delle persone al di sotto dei 12 anni.
I lavoratori di diciotto anni compiuti all’attuazione del presente atto, avranno diritto a paga intera, che potrà essere ridotta solo quando da constatazione medica sia riconosciuta una minore attività fisica di quella normale al lavoro.
ART. 2 = Conduttore e lavoratore dovranno trattarsi con amorevolezza e lealtà, attenendosi alla osservanza dei reciproci obblighi contrattuali.
ART. 3 = DURATA, RETROATTIVITA’, DISDETTA = Il presente contratto di lavoro avrà valore retroattivo dal I° Aprile 1920 e terminerà il 25 Aprile 1921, per i bovai e salariati. Per gli obbligati terminerà l’11 novembre 1920.
ART. 4 = ORARIO – L’orario normale di otto ore sarà così regolato: le otto ore cominceranno sul campo o sul posto del lavoro (attrezzi preparati) nella seguente misura: nei mesi di Aprile e di ottobre ore 8; nei mesi di maggio, giugno e luglio ore 10; nei mesi di Agosto e Settembre ore 9; nei mesi di Febbraio e Marzo ore 7; nei mesi di Gennaio, Novembre e Dicembre ore 6, con riposo intermedio di tre ore nei mesi di Maggio-Giugno-Luglio e Agosto e di due ore o di una e mezza negli altri mesi. Sarà in facoltà del conduttore di concedere un’ora di riposo nel lavoro del pomeriggio, anche per portare l’orario normale ad un’ora più tarda, o di spostare i suddetti periodi per ragioni tecniche o per cause dipendenti dalla inclemenza della stagione, purché nel suo complesso il lavoro normale non superi le otto ore globali.
ART. 5 = LAVORO NOTTURNO E NEI GIORNI DI FESTE = Il lavoro notturno e nei giorni di festa salvo quello che per consuetudine è obbligatorio per alcune categorie di lavoratori, (bovai, casari), sarà retribuito con un prezzo maggiore di quello dell’ora straordinaria, ed ai bovai del prezzo dell’ora ordinaria degli obbligati, secondo i limiti segnati nelle tariffe.
ART. 6 = Ogni bovaio dovrà provvedere al governo dei bovini e questo dovrà essere fatto entro le otto ore contrattuali.
ART. 7 = Il salariato sarà tenuto in via eccezionale a supplire il bovaio nelle sue mansioni, secondo la consuetudine ed in caso di assoluta necessità anche nei giorni festivi dello stesso periodo.
ART. 8 = Il conduttore del fondo si impegna di far lavorare l’obbligato per tutte le giornate dell’anno, anche quelle di cattivo tempo, come da consuetudine locale. – Sempre esclusi in questo caso i lavori all’aperto.
ART. 9 = Nelle zone irrigue gli obbligati e gli accordati dovranno prestare la loro opera anche nella ripartizione e distribuzione delle acque secondo gli ordini del conduttore.
Art. 10 = Le donne devono aver compiuti 15 anni e potranno essere adibite a lavori campestri a loro adatti, con speciale riguardo all’eventuale stato di maternità.
ASSENZA PER MALATTIE
ART. 11 = Fino a quaranta giorni di malattia constatata dal medico, in un anno, non verrà fatta nessuna trattenuta sui compensi contrattuali.
Oltre ai quaranta giorni verrà sospeso solamente quel tanto che per ogni giornata spetta di salario e compenso fisso in cereali.
PRODOTTI IN PARTECIPAZIONE = GRANOTURCO
ART. 13 = Per la rincalzatura meccanica del granoturco concessa a zappa il conduttore concorre in caso col rincalzatore e coi bovini. Per la sgranatura meccanica del granoturco il conduttore provvede al combustibile, alla macchina ed, ai macchinisti; il salariato, l’obbligato ed i membri della loro famiglia prestano l’opera nella sgranatura stessa, gratuitamente.
ART. 14 = SPIGOLATURE = Per la spigolatura si seguiranno le consuetudini locali.
ART. 15 = Quando ciascun obbligato, accordato e salariato e i componenti la loro famiglia avessero diritto alla spigolatura del frumento nelle forme consuete, e quando l’azienda non consente alla spigolatura, e dove la mietitura si facesse a macchina, seguita da rastrellatura, a ciascuna famiglia dei suddetti lavoratori sarà corrisposto mezzo quintale di frumento.
TARIFFE RETRIBUZIONI DEI BOVAI E SALARIATI E OBBLIGATI
ART. 16 = La casa al lavoratore bovaio e salariato e obbligato dovrà essere concessa gratis e proporzionata ai bisogni igienisti, morali e materiali della famiglia, con locale adatto il collocamento granaglie o altri generi di utilità domestica (qualora non vi provveda in altro modo il conduttore), con orto di misura e fertilità normali, non inferiore alla superficie di mq 100, porcile e pollaio. Alla salubrità dei locali abitati provvederà il conduttore , specie con imbiancature a convenienti intervalli.
ART. 17 = Il conduttore concederà a ciascun bovaio, o salariato tre appezzamenti o campi di granoturco non inferiori a mq. 5000 e a ciascun obbligato tanto terreno nella misura di mq. 7500. Così altre coltivazioni potranno essere concesse ai lavoratori in compartecipazione secondo le norme e gli usi prevalenti e locali.
Il bovaio e salariato che avesse oltre la casa e l’orto, di cui all’articolo 5, più di due campi di chiusura, corrisponderà un fitto da L. 50 a L. 60 secondo la fertilità del terreno. Per la superficie del terreno di chiusura che eventualmente fosse superiore ai 5 campi, corrisponderà il fitto normale della campagna.
Le arature dopo il primo campo gratuito per chiusuranti saranno fatte al prezzo di L. 25 al campo.
ART. 18 = L E G N A = Ad ogni bovaio, salariato ed obbligato verranno corrisposti gratuitamente 8 quintali cadauno di legna per l’uso della famiglia.
ART. 19 = ANIMALI DA CORTILE = Non è dovuta alcuna corresponsione al conduttore quando la famiglia del salariato e dell’obbligato mantenga sul podere fino a 12 Galline, allevi una sessantina di pulcini, ed un maiale.
ART. 20 = C O M PE N S I = Ad ogni bovaio verrà corrisposto l’olio gratis per la illuminazione della stalla; il salario annuo di lire 1041; granoturco quintali 15 annualmente; vino tre litri alla settimana; un litro di latte; fagioli secondo la consuetudine e una superficie a cointeressenza secondo la consuetudine,
ART. 21 = La tariffa del salariato (Capo Uomini) verrà combinata direttamente tra le parti, tenuto conto degli aumenti concessi agli altri lavoranti.
ART. 22 = Nelle località dove le vacche sono in minor quantità in confronto cogli altri bovini da lavoro sarà corrisposta la mancia di lire 5 al bovaio per ogni vitello nato vivo. Nella località dove le vacche sono in maggior numero tale compenso è ridotto a L. 3. I bovai delle monte taurine riceveranno un compenso per ogni vacca coperta di estranei di lire 2, ritenuto il salto in lire 5.
ART. 23 = COMPENSO AGLI OBBLIGATI O ACCORDATI = Per ogni ora di lavoro il compenso è fissato in L. 1,10 e L. 1,35 per ogni ora di lavoro straordinario. I lavori di mietitura e di trebbiatura saranno considerati, agli effetti del compenso, come straordinari.
ART. 24 = COMPENSI ALLE DONNE DEGLI OBBLIGATI ED AI RAGAZZI AL DI SOTTO DEI DICIOTTO ANNI = I compensi alle donne degli obbligati ed ai ragazzi al di sotto dei diciotto anni vengono fissati nella misura di 70 centesimi all’ora».

DOCUMENTO C:
«Spett.e Unione Interdistrettuale del lavoro in
Mirano.
Il giorno 7 corrente a Favaro Veneto la Commissione Arbitrale agraria e il Rappresentante dell’Unione interdistrettuale del lavoro di Mirano hanno concluso un patto soddisfacente per tutti gli obbligati e salariati del Comune.
Noi però obbligati e salariati della Bonifica Lio Marin di Dese, contro questo patto crediamo far notare quanto segue, date le speciali condizioni igieniche della plaga che lavoriamo:
I° La zona che noi lavoriamo è infetta da malaria (abbiamo certificato medico). Abbiamo perciò bisogno di un trattamento un po’ migliore per fronteggiare le febbri.
II° Il raccolto è poco sicuro, dato il recente prosciugamento della bonifica, e data una quantità di insetti che distrugge il raccolto, cosicché nella parte a noi spettante di esso raccolto restiamo al disotto degli altri nostri compagni che lavorano in altre plaghe.
Chiediamo perciò;
I° Che lo stipendio per i salariati sia portato da £ 20 a £ 25 per settimana.
II° Che invece di Q. 17 di granoturco ci vengano dati Q. 12 di esso granoturco e Q. 5 di frumento.
III° Che il latte sia posto a l. 1.
IV° Che il vino pure sia portato a l. 1.
Gli obbligati che vengono a trovarsi nelle medesime condizioni domandano £. 1,50 all’ora.
II° Per i casi straordinari di lavoro notturno £. 2,10 all’ora.
III° Che venga anche a noi garantita la quantità di granoturco stabilita per quel tratto di terra che lavoriamo alla parte.
IV° Un compenso per ½ Q.le di fagiuoli che qui è sempre incerto.
Fiduciosi che le nostre richiesta saranno prese in considerazione da codesta spett.le Unione del lavoro.
Favaro V. 9 – 6 – 1920
Salariati Obbl.
[seguono le firme di tutti i dipendenti]
[annotazione in calce]
Mi sono accordato con gli
operai firmatari nel presente
9. 7. 1920
Malaguti Vincenzo»

DOCUMENTO E:
Personale al lavoro nella Tenuta Lio Marin:
Salariati: N° 11
Obbligati uomini: N° 10
Obbligati donne: N° 13
Mezanini [?]: N° 2
NELLA TENUTA N° 36
Avventizi uomini: N° 9
Avventizi donne: N° 13
IN TOTALE: N° 58
[Elenco nominativo] uomini avventizi:
Pianta Giuseppe, Pianta Attilio, Pianta Giulio, Pianta Antonio, Vanni Antonio, Rossato Pietro, Daro Antonio, Giacomin Emilio, Barban Primo.
[Elenco nominativo] Donne Avventizie:
Carnio Elisa, Calegaro Giovanna, Calegaro Maria, Calegaro Silvia, Batiston Luigia, Cestaro Maria, Cabianca Augusta, Toffolo Caterina, Passarella Maria, Berti Fiore [?], Cabianca Teresa.

DOCUMENTO F: ANNOTAZIONI DEL REDATTORE DELL’ARTICOLO:
a) Nel Comune di Favaro, ed in generale di tutti i territori prospicienti la gronda lagunare, per gran parte dell’800 la situazione agricola era caratterizzata da un grave stato di arretratezza causato soprattutto dai sistemi di locazione praticati e dall’assenteismo dei proprietari fondiari: nobiltà veneziana, mensa patriarcale, istituti pii e di beneficenza (nel 1867 il primo Sindaco di Favaro dichiarava infatti che il cattivo stato dell’agricoltura dipendeva anche dalla “… nessuna dimora dei proprietari dei fondi essendo la maggior parte veneziani poco curanti dello sviluppo agricolo”). Per secoli, inoltre, l’impaludamento dei terreni prossimi alla laguna rappresentava per la Serenissima una forma di protezione da possibili attacchi militari.
In quegli anni era in uso quasi esclusivamente il contratto di fitto il cui canone era corrisposto in generi (cereali, vino, ecc.), ad eccezione di Tessera ove il fitto delle grandi possessioni comprendenti vasti pascoli naturali era corrisposto in denaro. Tale sistema di locazione comportava che il fittavolo, per garantirsi i prodotti agricoli necessari per la sua sussistenza e per pagare il canone, assumeva poderi più vasti di quelli che la sua famiglia (generalmente composta da poche unità) poteva proficuamente lavorare e privilegiava le culture che potevano dare un reddito immediato, quali quelle dei cereali, sfruttando al massimo i terreni.
Nei lavori agricoli venivano impiegati anche i contadini obbligati (i ‘”chiesuranti”) e, saltuariamente, i braccianti e i salariati.
I vasti boschi che si estendevano soprattutto nella frazione di Dese erano vincolati dall’Arsenale di Venezia e la popolazione poteva sfruttare solo il legname prodotto durante le operazioni di potatura.
b) Negli ultimi decenni della seconda metà dell’800 le condizioni dell’agricoltura e dei lavoratori agricoli mutarono gradualmente in seguito:
1 – alla colonizzazione di molti terreni prima soggetti dell’istituto del “pensionatico” (abolito nel 1866);
2 – al graduale abbattimento di boschi non più soggetti ai vincoli dell’Arsenale;
3 – ad alcune opere di bonifica attuate da privati e alla costruzione di canali di scolo per fare defluire più celermente le acque piovane che ristagnavano in alcuni campi;
c) Nei terreni di nuova colonizzazione si insediarono aziende agricole più moderne, anche di tipo capitalistico, che utilizzavano strumenti di lavoro meccanici e che praticavano l’allevamento del bestiame per la produzione del latte e della carne. Di conseguenza aumentò il numero dei salariati (adetti al lavoro dei campi o nelle stalle) e in molte aziende continuarono ad essere impiegati i lavoratori ‘obbligati’ (coloro che abitavano nelle ‘chiusure’ e pagavano con il lavoro l’affitto del ‘casone’ e del poco terreno circostante).
d) Da altri documenti contenuti nella Busta relativa all’anno 1920, risulta che:
– i Patti colonici furono rinnovati fino all’avvento del fascismo;
– l’Unione del lavoro stabiliva di anno in anno l’imponibile di manodopera necessario per ogni azienda;
– nel 1925 (dopo l’avvento del fascismo) si fece cenno in una lettera allo sciopero svoltosi a Campalto, ma mancano notizie più dettagliate

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“E REGIONE HUJUS VAJUNTES AMNIS EST E CYMOLESIA EMISSUS VALLE CARNORUM; QUI LONGARENI AEDIFICIA IN ANAXI RIPA EXCITATA SERRAS QUIPPE MOLENDINAQUE REPENTINO PERNICIOSOQUE AUCTU ANAXUM SUPERGREDIENS SAEPE LANCINA, ET CLADES SINGULIS FERE ANNIS ITERAT INFESTISSIMAS”.
[… In questa regione c’è il torrente Vajont che scende dalla valle di Cimolais e spesso, con improvvise piene, tracima oltre l’opposta sponda del Piave (Anasso) e devasta gli edifici di Longarone colà fabbricati, segherie e mulini. E quasi ogni anno rinnova le sue funeste scorrerie.]

— Pierio Valeriano o Giovan Pietro Dalle Fosse (1477-1558), (traduzione di Bartolomeo Zanenga)

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